Condizioni Generali del Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici
1- Premessa : Nozione di pacchetto turistico
Ai sensi dell’art. 2 n.1 D.L .17/3/1995, n° 111 di attuazione della direttiva n° 90 / 314 / CEE: Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni Generali di contratto. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a ) trasporto ; b ) alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis), che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2- Campo di applicazione
Il contratto s’intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla Legge 27/12/77 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal succitato D.L. n°111 / 95 .
3- Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo,compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza , potrà rilasciare al consumatore ai sensi dell’art.6 del D.L.111/ 95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui sopra. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, nei cataloghi ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti dall’art.8 del D.L.111/ 95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4- Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte dell’organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal organizzatore.
5- Prezzi
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti alla data fissata per la partenza soltanto in seguito a variazioni di costi di trasporto, incluso il costo di carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali, a titolo esemplificativo tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata. Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa, un elemento essenziale del contratto incluso il prezzo egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato.
6-Modifiche del pacchetto turistico
L’organizzatore qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste , risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile . Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate obbligano l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute, incluso l’eventuale addebito di penali da parte
dei fornitori per i servizi annullati o modificati.
7- Recesso del consumatore
Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10%, avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penalità, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente articolo, nel caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa , ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposto al momento del recesso. Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso, le somme qui di seguito indicate :
Viaggi con programmi :
-10 % della quota di partecipazione fino a 60 giorni dalla partenza;
– 20% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni dalla partenza ;
– 50% della quota di partecipazione da 39 a 20 giorni dalla partenza ;
-100% della quota di partecipazione dal 19° giorni prima della partenza.
8- Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che : a ) L’organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza , ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario ;
b) Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.10 d.lgs.111/95)ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) Il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione , nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione.
L’organizzatore non sarà comunque responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori di servizi. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota di iscrizione. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera (c) del presente articolo.
9-Annullamento del servizio
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente articolo 6, commi 1°e 2°,anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne per un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.
L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici indicato dall’organizzatore. In tal caso, così come nelle ipotesi di recesso di cui al precedente art.6 commi 1° e 2°, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite, entro 7giorni lavorativi dal momento del recesso o dalla cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
10- Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopraindicate obbligazioni Il consumatore é tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed é responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore dovrà comunicare altresì per iscritto all’organizzatore all’atto della prenotazione su eventuali particolari esigenze, che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11- Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi cui il relativo servizio si riferisce, é stabilita dall’organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
12- Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento é derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso della esecuzione dei servizi turistici ) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale , ragionevolmente prevedere o risolvere.
13- Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’ Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario ; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori , nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno“ previsto dall’articolo 13 n° 2 CCV . Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore , si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
14- Obbligo di assistenza
L’organizzatore é tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non é responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15- Reclami e denunce
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore , qualora previsto, possano ricercare una pronta ed equa soluzione . Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di partenza .
16- Assicurazione
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza é possibile, ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli, nonché stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
17- Fondo di garanzia
Il Fondo di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23/07/1999, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art.51 Cod.Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art.6 del DM 349/99.
17- Foro competente
Per ogni eventuale controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
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